Regolamento
PREMESSA
Il presente regolamento interno, approvato dall’assemblea soci in data 11.10.2012, entra in vigore dallo stesso giorno. Esso potrà essere modificato con delibera dell’assemblea dei soci.
Le disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le categorie di soci indicate dall’articolo 1.
Art. 1 – tipologie di soci lavoratori
I soci lavoratori della cooperativa:
- concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
Dallo status di socio discende la posizione e l’importanza della persona nell’ambito della cooperativa nonché la prevalenza del rapporto societario rispetto al rapporto di lavoro che verrà ad instaurarsi ulteriormente.
Per lo svolgimento della prestazione mutualistica, tra il socio e la cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro:
- subordinato, nelle varie tipologie compatibili con lo stato di socio;
- di collaborazione coordinata non occasionale;
- autonomo.
E’ inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell’ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di socio.
Art. 2 – modalità di individuazione del tipo di contratto
L’individuazione del tipo di contratto di lavoro tra socio e cooperativa deve essere operata in funzione del raggiungimento degli scopi della cooperativa, tenuto conto:
- del contesto operativo con cui verrà effettuata la prestazione;
- delle caratteristiche, delle modalità e dell’organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro;
- del tipo di lavoro disponibile nella cooperativa.
Il socio può, anche in corso di rapporto di lavoro, presentare domanda per richiedere di variare il tipo di rapporto mutualistico. Spetta all’organo amministrativo l’esame e l’eventuale approvazione dell’istanza, tenuto conto di quanto previsto dal comma precedente e delle esigenze economiche gestionali della società.
PARTE SECONDA – norme per i soci con rapporto di lavoro subordinato
Art. 3 – CCNL applicabile
Ai soci con i quali è instaurato un contratto di lavoro di tipo subordinato, per il lavoro prestato, con le modalità previste dal presente regolamento, si applica il trattamento economico minimo complessivo previsto dal CCNL delle Cooperative di Lavoratori Discontinui dello Spettacolo sottoscritto tra SOS-CLAS-CISL e COS.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento, per la parte economica minima, alla contrattazione citata nel comma precedente e per gli istituti normativi a detto CCNL per tutto quanto compatibile con lo statuto sociale, con il presente regolamento e con lo status di socio.
Art. 4 – trattamento economico
Il trattamento economico complessivo dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità del lavoro conferito in cooperativa.
Per i soci con rapporto di lavoro di tipo subordinato il trattamento economico sarà pari al minimo previsto dal contratto applicato.
L’attribuzione dei livelli previsti dal CCNL avverrà in base all’effettiva capacità del socio di svolgere le mansioni dagli stessi previste.
Se le condizioni economiche lo permettono e lo si ritiene opportuno, l’assemblea, con apposita delibera, potrà definire un ulteriore trattamento economico a titolo di maggiorazione retributiva.
Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante al socio la retribuzione integrativa attribuita dall’organo amministrativo a singoli soci o categorie di soci a titolo di superminimo, ad personam o altra voce anche in relazione al particolare tipo di orario di lavoro prestato, eventualmente riassorbibile da futuri aumenti contrattuali. Tale trattamento sarà riconosciuto in base alla professionalità, all’impegno dimostrato, responsabilità delle incombenze assegnate e/o gravosità.
Le indennità legate a disagi, gravosità e/o responsabilità verranno a cessare qualora vengano meno, per qualsiasi motivo, i presupposti per cui erano state concesse.
Art. 5 – composizione della retribuzione
Tenuto conto di quanto previsto dal CCNL di riferimento, la retribuzione dei soci con rapporto di lavoro di tipo subordinato sarà così composta:
- minimo contrattuale;
- rateo ferie, 13^ mensilità e TFR.
Art. 6 – parte normativa
Per quanto riguarda la parte normativa dei rapporti di lavoro di tipo subordinato (periodo di prova e preavviso compreso) si applica il CCNL di riferimento per tutto quanto è compatibile con lo statuto sociale, il presente regolamento interno e lo status di socio.
In caso di contrasto, o di inapplicabile coordinamento tra di loro, tra le norme del presente regolamento interno e le norme di disciplina del CCNL di riferimento, prevarranno le norme del presente regolamento interno ai fini della concreta disciplina del rapporto mutualistico.
Art. 7 – rimborso spese
I soci lavoratori potranno essere comandati a svolgere la propria attività in luoghi diversi da quello di assunzione. In questo caso competerà al socio:
a) il rimborso delle spese di viaggio in importi non superiori alle tariffe A.C.I., oltre ad eventuali spese di autostrada e/o parcheggio;
b) al rimborso delle spese di soggiorno e di una indennità per spese non documentate nel limite di legge o, in alternativa, all’indennità di trasferta sempre nei limiti di legge per l’esenzione da contributi e IRPEF.
Le modalità della trasferta deve essere preventivamente autorizzata dalla cooperativa.
Art. 8 – norme disciplinari
Il socio lavoratore deve avere un contegno corretto e rispettoso, agire con criteri di responsabilità, attenersi alle direttive impartite dai responsabili e alle regole aziendali e osservare in modo scrupoloso i propri doveri.
Le mancanze del socio lavoratore con rapporto di lavoro di tipo subordinato, possono dar luogo, a seconda della gravità, all’adozione di uno dei seguenti provvedimenti:
- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore a 4 ore del compenso;
- sospensione dal lavoro e dal compenso per un periodo non superiore a 10 giorni.
A titolo esemplificativo i soci lavoratori possono incorrere in provvedimenti disciplinari di:
a) richiamo verbale: per infrazioni di lieve entità;
b) richiamo scritto: per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei successivi punti. Dopo due richiami scritti non caduti in prescrizione, il socio lavoratore ulteriormente recidivo, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a un giorno;
c) multa per:
- inosservanza dell’orario di lavoro;
- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dalla cooperativa, quando non ricorrono i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o esclusione da socio e contestuale risoluzione del rapporto lavorativo;
- irregolarità di servizio, disattenzione, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno;
- mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o residenza.
La recidiva in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà alla cooperativa di comminare al socio lavoratore il provvedimento di sospensione dal lavoro;
d) sospensione per:
- inosservanza ingiustificata ripetuta per due volte dell’orario di lavoro;
- assenza arbitraria di durata non superiore a 3 giorni;
- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dalla cooperativa, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose;
- abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo i casi previsti dalla successiva lettera e);
- insubordinazione verso i superiori;
- irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze;
- assunzione di un contegno scorretto e offensivo verso soggetti esterni o colleghi; atti di molestie che siano lesivi della dignità della persona;
- rifiuto di eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite.
La recidiva in provvedimenti di sospensione non prescritti dà facoltà alla cooperativa di comminare al socio lavoratore il provvedimento di esclusione da socio e contestuale risoluzione del rapporto di lavoro;
e) esclusione da socio e contestuale risoluzione del rapporto di lavoro per:
- assenze ingiustificate dal lavoro per oltre 3 giorni consecutivi o per 3 volte in 12 mesi;
- abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell’esecuzione dei lavori o di ordini che possono arrecare pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
- presentarsi al lavoro in stato di incapacità lavorativa (per ubriachezza o altro);
- inosservanza delle norme mediche per malattia;
- grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
- danneggiamento, per colpa grave o dolo, dell’attrezzatura, materiali, mezzi e/o locali della cooperativa o dei clienti;
- litigi di particolare gravità, ingiurie, risse nel luogo di lavoro;
- furto nell’azienda di beni a chiunque appartenenti;
- esecuzione di attività per proprio conto o di terzi durante l’orario di lavoro;
- gravi comportamenti lesivi della dignità della persona;
- incorrere in mancanze che abbiano già dato luogo, negli ultimi 18 mesi, a provvedimento di sospensione dal lavoro per oltre un giorno.
La risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del presente articolo esclude la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso.
L’elencazione di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per loro natura possono essere riconducibili alle stesse lettere.
Per le infrazioni in cui lo statuto sociale prevede espressamente l’esclusione la cooperativa potrà, prima di adottare la deliberazione, contestare la mancanza al socio dandogli almeno 5 giorni per produrre eventuali giustificazioni. Per infrazioni diverse da quelle espressamente previste dallo statuto, l’organo amministrativo non potrà adottare provvedimenti più gravi del rimprovero verbale se non dopo che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione dell’addebito al socio.
L’organo amministrativo, contestualmente all’addebito, potrà disporre, ove ne ravvisi la necessità, la sospensione cautelare immediata (senza retribuzione) del socio lavoratore.
PARTE TERZA – norme comuni
Art. 9 – ristorno
In sede di approvazione del bilancio di esercizio l’assemblea, su proposta dell’organo amministrativo, potrà deliberare l’erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi, così come previsto dall’art. 3, L. 142/01.
L’erogazione dei ristorni potrà avvenire, in base alle decisioni dell’assemblea, mediante:
- integrazione dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.
Art. 10 – situazione di crisi aziendale
Qualora si verifichi una crisi aziendale dovuta a contrazione dell’attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi analoghi, l’organo amministrativo informerà tempestivamente l’assemblea dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione.
L’assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali utilizzando in primo luogo gli strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione.
Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare la distribuzione di eventuali utili.
Il piano di intervento potrà prevedere forme di apporto economico, anche sotto forma di riduzione del trattamento economico.
Ai fini di cui al presente articolo, l’organo amministrativo potrà comunque tenere presenti comprovate situazioni di difficoltà economica.
Art. 11 – distribuzione del lavoro
La cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all’acquisizione del lavoro e alla relativa ridistribuzione a ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di contratto in essere. Tale ripartizione dovrà essere effettuata, in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità.
La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci privilegiando l’occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza e/o del lavoro.
Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell’avvio al lavoro nel caso in cui il numero dei soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili.
A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto a orario ridotto.
Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci indipendentemente dal tipo di contratto in essere, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale e ai rapporti a tempo determinato o determinabile.
La riduzione degli orari di lavoro comporta il riproporzionamento degli imponibili previdenziali.
Art. 12 – comunicazione di ammissione
L’ammissione al lavoro verrà comunicata al lavoratore, che vi dovrà aderire a noma dell’art. 1, L. 142/01, in forma scritta attenendosi a quanto previsto dal presente regolamento.
Il socio dovrà consegnare la documentazione necessaria per lo svolgimento del contratto di lavoro.
L’organo amministrativo è delegato a predisporre, per ogni tipo di contratto, l’elenco dei documenti richiesti. Il socio è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 13 – partecipazioni
Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro instaurato. Ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della cooperativa.
E’ fatto divieto ai soci di divulgare a terzi informazioni relative a problematiche aziendali ed organizzative.
Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dall’organo amministrativo; sono altresì tenuti al segreto sulle decisioni e sui fatti della cooperativa.
Art. 14 – organizzazione del lavoro
Ogni socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato.
Il lavoro dei soci con rapporto di tipo subordinato viene organizzato dai responsabili di funzione, direzione, squadra, ecc. che curano, quando necessario, i rapporti esterni e tra socio e direzione.
Il socio con contratto di lavoro di tipo subordinato è tenuto a presentarsi sul posto di lavoro cui è destinato e a rispettare gli orari di lavoro.
Il lavoro degli altri soci si svolgerà in base a quanto stabilito dal contratto individuale in collaborazione e/o coordinamento con le strutture della cooperativa.
Art. 15 – corresponsione della remunerazione
Le retribuzione ai soci con contratto di tipo subordinato saranno erogati con cadenza mensile entro il mese successivo a quello di lavoro. I compensi agli altri soci saranno erogati in base a quanto previsto dal contratto individuale.
La corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie della cooperativa. Se per fatti contingenti non fosse possibile pagare le remunerazioni alle scadenze previste, la cooperativa informerà tempestivamente i soci. Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione al credito dei soci.
Art. 16 – risoluzione rapporto di lavoro e societario
L’esclusione da socio comporta la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro in atto. La risoluzione volontaria del rapporto mutualistico, non accompagnata da dichiarazione di disponibilità a stipulare un diverso rapporto di lavoro di interesse della cooperativa comporta la risoluzione del rapporto societario.
Art. 17 – controversie
Per controversie che dovessero insorgere tra i soci lavoratori e la cooperativa è competente il Tribunale Ordinario di Torino.
PARTE QUARTA – norme specifiche per i soci con rapporto di lavoro diverso da subordinato
Art. 18 – normativa applicabile
Per i soci con rapporto di collaborazione coordinata non occasionale di cui all’art. 50, c. 1, lettera c bis, DPR 917/86 e art. 61 e s., D. Lgs. 276/03, si applicano le seguenti disposizioni:
- ai fini fiscali, l’art. 50, c. 1, DPR 917/86;
- ai fini previdenziali e assistenziali, l’art. 2, c. 26, L. 335/95 e successive modifiche;
- ai fini dell’assicurazione INAIL, l’art. 5, DLgs 38/00, se l’attività svolta è soggetta a tutela assicurativa.
Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge riguardanti il presente tipo di contratto di lavoro, anche se successive all’approvazione del presente regolamento.
A sensi artt. 1742, 2135 e s., 2195, 2222 e s., 2229 e s. del Codice Civile, potranno essere instaurati rapporti di lavoro autonomo.
Ai soci con rapporto di lavoro autonomo si applicheranno le norme specifiche. A titolo di esempio: L. 443/85 e art. 13, L. 57/01 se socio artigiano; L. 662/96 se socio commerciante; art. 12, L. 153/75 e art. 13, L. 233/90 se socio coltivatore diretto o imprenditore agricolo.
Ai soci lavoratori autonomi si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il loro stato, anche successive all’approvazione del presente regolamento.
La cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidati dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici. La cooperativa applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale, previdenziale e assicurativa riferibili a ogni tipologia di contratto.
I soci con contratto diverso da quello subordinato possono prestare la loro attività anche presso altri committenti purché non in contrasto con le finalità mutualistiche ed in concorrenza con la cooperativa.
Art. 19 – trattamento dei soci
Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito da disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla cooperativa e, in ogni caso, da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.
Art. 20 – norme generali
I soci con rapporto diverso da quello di tipo subordinato sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato e dal contratto di lavoro stipulato al momento dell’ammissione al lavoro. L’attività deve essere svolta in libertà, senza alcun vincolo di subordinazione e senza assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orario di lavoro.
La mancanza del vincolo di subordinazione comporta comunque per il socio l’obbligo di coordinare la propria attività con quella della cooperativa partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento e di aggiornamento reputate necessarie dalla direzione della cooperativa per il buon svolgimento dell’attività.
La cooperativa provvederà a segnalare al socio l’eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale concedendo al socio un congruo periodo per la formulazione di eventuali controdeduzioni (salvo che il fatto non costituisca reato o colpa grave).
Qualora si verifichino situazioni di particolare gravità, l’organo amministrativo, o in caso di urgenza la direzione, potrà disporre la sospensione immediata dell’attività del socio in attesa dei necessari chiarimenti.
L’esclusione da socio è causa di risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 21 – assenze
I soci sono tenuti a comunicare alla cooperativa la mancata prestazione lavorativa che possa comportare modifiche ai termini pattuiti nel contratto individuale o successivamente definiti.
Art. 22 – norme sulla sicurezza del lavoro
I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro previste dalle normative vigenti.
Art. 23 – infortunio
I soci con contratto di collaborazione coordinata non occasionale, se soggetti all’assicurazione INAIL, sono obbligati, salvo cause di forza maggiore, a dare immediata notizia alla cooperativa di qualsiasi infortunio sul lavoro accaduto. Il relativo certificato medico deve essere trasmesso o recapitato, nel più breve tempo possibile e comunque entro i due giorni successivi a quello del suo rilascio.
I soci con contratto di lavoro autonomo sono comunque tenuti ad informare la direzione di infortuni occorsi anche al fine di una eventuale nuova valutazione dei